L'Associazione Il Detenuto Ignoto nasce con l'intento di affermare e promuovere i diritti dei cittadini detenuti, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 27 della Costituzione italiana. Il Detenuto Ignoto in questi anni è stata animatrice di importanti iniziative, attraverso lo studio delle realtà e delle politiche del sistema penitenziario italiano, la consulenza e la produzione legislativa, il coordinamento di comitati, l'organizzazione di seminari, convegni, eventi e manifestazioni.

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sabato 19 maggio 2012

Carceri: Coisp, ministro Severino intervenga dopo crescita suicidi

Carceri: Coisp, ministro Severino intervenga dopo crescita suicidi(ASCA) - Roma, 14 mag - ''I nostri Uffici si riempiono di cadaveri, il Ministro della Giustizia ha un altro suicidio sulla coscienza. La donna ucraina in attesa di essere portata ad un CIE, ha deciso di impiccarsi negli uffici del Commissariato di Opicina, vicino a Trieste''. Cosi' Franco Maccari, Segretario Generale del Coisp, Sindacato Indipendente di Polizia.

''L'abbiamo dichiarato - aggiunge il Coisp - ben prima che episodi analoghi poi accadessero a Firenze: i nostri uffici non sono dotati di strutture idonee per il trattenimento di persone per giorni. Questi suicidi sarebbero facilmente evitabili con uno piccolo sforzo di cooperazione da parte della Magistratura: niente scarcerazioni di immigrati durante il weekend perche' cio' significa far rimanere per giorni le persone nei nostri Uffici, senza cibo, senza un letto ne' un servizio igienico idoneo. Non abbiamo le risorse umane per una vigilanza a vista, ne' tantomeno sistemi o competenze per intervenire efficacemente nel caso di un'emergenza medica''.

''Le morti di queste persone - prosegue Maccari - accadono nel menefreghismo piu' totale. Il ministro Severino ha consapevolmente raggiunto lo scopo di rabbonire la politica e l'opinione pubblica con il decreto 'svuota carceri'. Ma la Guardasigilli ha altrettanto consapevolmente adottato il metodo di Ponzio Pilato, lavandosene le mani e scaricando ogni responsabilita' sulle spalle di Agenti di Polizia che si ritrovano indagati senza aver fatto nulla''.

Carceri, Penalisti: Primo problema è abuso custodia cautelare


ROMA - "La situazione delle carceri è 'insostenibile', come ha ricordato oggi la politica in occasione della Festa della polizia penitenziaria". Ma è "altrettanto insostenibile che si aspettino queste occasioni per ricordarsi dell`emergenza in cui versa il sistema penitenziario. E' ora che dai soliti proclami si passi ai fatti". E' quanto si legge in una nota dell`Unione Camere penali italiane, in viaggio in questi mesi nelle carceri.
Oggi, la tappa al `Marassì di Genova, dove, sottolinea il leader dei penalisti Valerio Spigarelli, "abbiamo trovato reparti sovraffollati e inadeguati e condizioni precarie in cui versano gli operatori". Sulle parole del presidente del Senato Renato Schifani, che ha annunciato un'altra sessione straordinaria sul tema, il presidente Spigarelli ricorda che "le molte criticità del sistema, vanno risolte con la massima urgenza, ma andando alle cause del problema, prima tra tutte l`abuso della custodia cautelare". Riconoscendosi nelle parole del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che ha auspicato "soluzioni coraggiose", i penalisti chiedono però alla politica una "vera riforma del sistema, e non semplici moniti che non trovano mai effettivo riscontro". (La politicaitaliana.it)

Carceri/ Tamburino (Dap): Inaccettabile divario capienza-detenuti







      INFOPHOTO



Roma, 18 mag. (TMNews) - Il problema del sovraffollamento carcerario non è risolto, anche se "i recenti interventi del Parlamento e del Governo hanno consentito un'incoraggiante inversione di tendenza". Lo ha detto il capo Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (Dap) Giovanni Tamburino, parlando alla cerimonia per il 195mo anniversario del Corpo della Polizia penitenziaria. "Pur se sono stati conseguiti significativi progressi nel completamento di strutture penitenziarie - ha aggiunto - rimane inaccettabile il divario capienza-numero di detenuti".

Secondo i dati forniti oggi dal Dap, a fine aprile su una capienza complessiva di 45.756 unità, i reclusi effettivi erano 66.310. Di fronte a questa situazione, secondo Tamburino, "non si può più eludere la ricerca di soluzioni nuove". Una premessa dalla quale nasce "il progetto di un 'carcere della responsabilità', nozione - ha spiegato di fronte a una platea di autorità civili e militari e di agenti e funzionari della Penitenziaria - che non ha nulla di sconvolgente perché parte da una considerazione da sempre nota: il carcere deve preparare alla libertà. Se è così, il detenuto deve essere condotto in un percorso di responsabilità perché il nesso 'libertà-responsabilità' è evidente".

Tra le esperienze innovative in materia di detenzione, Tamburino ha citato il carcere di Rieti, "che potrà offrire un'esperienza estensibile a livello nazionale", ha affermato. "Uno dei miei primi interventi - ha proseguito il capo del Dap - è stato di utilizzare quel carcere per un certo numero di detenuti a basso indice di pericolosità provenienti da altri istituti".

Sopralluogo nel carcere di Lecce: "Situazione insostenibile"

Carcere

delegazione 003-2-2
LECCE - Il giorno dopo l'autopsia sul corpo di Virgil Cristria Pop, il detenuto di nazionalità rumena morto all'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce, una delegazione di rappresentanti istituzionali e delle realtà associative ha effettuato un sopralluogo presso il carcere di Borgo San Nicola, dove il 39enne era detenuto e nel quale, oggi, sono sette le persone che rifiutano il cibo.
Nella struttura penitenziaria, questa mattina, sono entrate Elisabetta Zamparutti, deputata radicale, Adriana Poli Bortone, senatrice di Io Sud, accompagnate da Sergio D'Elia, segretario di Nessuno Tocchi Caino, e dal presidente del Movimento Regione Salento, Paolo Pagliaro. All'esterno alcuni familiari di detenuti ed esponenti di "Diritto e Libertà" e di "Famiglie fratelli ristretti".
Una visita straordinaria, in un contesto di ordinaria insostenibilità: il penitenziario leccese è tra i più sovraffollati d'Italia. Attualmente sono detenuti 1306 persone, circa il doppio di quella prevista. Ed ecco che la questione specifica si inserisce in un contesto di generale insostenibilità. Il sopralluogo non ha portato alla luce nulla di nuovo, ed è questa la notizia: da anni, ha ricordato Zamparutti, languono in Parlamento diverse proposte di legge, ma "soprattutto manca ancora una vera presa di coscienza della questione carceraria". (lecceprima.it)


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venerdì 18 maggio 2012

Carceri. Napolitano chieda amnistia a Camere o complice stato illegale giustizia


Dichiarazione di Irene Testa Segretario dell'Associazione Radicale Il Detenuto Ignoto

La giustizia italiana, per violazione di ogni termine di durata dei processi e di norme legali per la detenzione, da troppi anni versa in una condizione, essa stessa, di flagrante criminalità ormai "professionale", come testimoniato dall'ormai triste primato di condanne della Corte europea e dei richiami internazionali contro l'Italia. Unici strumenti di legge ravvisabili per interrompere tale flagranza nel più breve tempo possibile, continuano a essere provvedimenti di amnistia e di indulto che da tempo invochiamo. E' più che mai opportuno e necessario che il Presidente Napolitano invochi e suggerisca alle Camere tali mezzi divenuti imprescindibili per il ripristino immediato dello Stato di diritto prima di rendersi sempre più complice, per una sorta di "omissione di soccorso", del crimine che sempre più consistentemente è consumato.

giovedì 17 maggio 2012

Abolizione delle misure di sicurezza detentive: Depositato Disegno di legge

La presente proposta di legge, elaborata dall'Associazione Il Detenuto Ignoto, mira a mettere in evidenza come le misure disicurezza detentive appaiono sempre più come una duplicazione sanzionatoria nei casi di condanna o l’unica reazione dell’ordinamento nei casi di proscioglimento, con la particolarità tuttavia che la misura di sicurezza ha una potenziale durata indeterminata.



Proposta di legge: BERNARDINI ed altri: "Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive" (5169)

Onorevoli senatori.- La presente proposta di legge, elaborata dall'Associazione Il Detenuto Ignoto, mira a mettere in evidenza come le misure disicurezza detentive appaiono sempre più come una duplicazione sanzionatoria nei casi di condanna o l’unica reazione dell’ordinamento nei casidi proscioglimento, con la particolarità tuttavia che la misura di sicurezza ha una potenziale durata indeterminata. Dopo che - Con le sentenza nn. 348 e 349/2007 - la Consulta ha attribuito, sostanzialmente, valore di norma interposta, nel giudizio di costituzionalita, alle prescrizioni presenti nella Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo (CEDU) - si presenta come assai probabile il seguente scenario: l'esito di una declaratoria di violazione convenzionale a carico dell'Italia (per violazione del principio di tipicità riverbererà nel nostro ordinamento sotto forma dil'illegittimità costituzionale delle misura di sicurezza (in particolar modo con riferimento all'istituto della casa di lavoro).

Non ci si vuole soffermare, poi, sulla reale funzione di detta misura (questione che comunque viene travolta dalla sua illegittimità visto il contrasto con l'art. 5 CEDU) e neanche contestare il sistema delle pene presente nel nostro Stato che a tutto servono fuorché a rieducare, riabilitare e a reinserire.

Quello che si vuole fare con questa iniziativa é prevenire, con un drastico intervento legislativo, che a fare giustizia di questo retaggio del codice Rocco sia il Giudice Interno e le Autorità Giurisdizionali Internazionali ( Corte di Giustizia ma soprattutto la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo), ponendo fine alla paradossale situazione che è presente nel nostro Ordinamento.

La possibilità di essere destinatari di una misura detentiva quando la pena è stata espiata e' stata per decenni oggetto della denuncia avanzata da illustri giuristi per sensibilizzare il legislatore circa la superfluità di tale strumento: ma più in generale tutte le misure di sicurezza consentono che, nel nostro Stato, trovino ancora posto provvedimenti di fatto coercitivi in situazioni in cui il soggetto destinatario ha già scontato la pena inflitta.

L'Associazione Il Detenuto Ignoto tramite il suo consulente legale, l' Avvocato Alessandro Gerardi, sta offrendo assistenza legale assumendo la incostituzionalità quanto meno degli artt. 215 co 1 n. 1, 216, 217, 218 e 231 co 2 del codice penale e relativa normativa del c.p.p. e O.P. riferita alla misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro e della colonia agricola per violazione degli artt. 25 e 117 Costituzione.

Per ciò che attiene il Diritto comunitario e la Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali, si assume che talimisure configurino la Violazione di:
 artt 6 § 1 e § 2 T.U.E;
art. 4 prot. N. 7 (Strasburgo 22 novembre 1984);
art 50 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea;
 artt. 5 e 7 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.


Ecco i motivi per i quali il legislatore e' tenuto a rimuovere l'evidente vulnus che le misure di sicurezza detentive apportano ai principi di liberta personale e tipicità della giurisdizione penale (e relativa esecuzione della pena): a questo tende il presente disegno di legge.
                                                             Disegno di legge 


Articolo 1 (abolizione delle misure di sicurezza detentive)1. 


Gli articoli 206, 209 terzo comma, 210 secondo comma ultimo periodo, 211 terzo periodo, 212 secondo e terzo comma, 213, 214, 216, 217, 218, 219, 220 , 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 230 secondo comma, 231 secondo comma e 232 secondo e terzo comma del codice penale sono abrogati.2. L'articolo 215 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 215.
Specie.

Le misure di sicurezza personali sono esclusivamente non detentive e consistono in una delle seguenti misure:
1) la libertà vigilata;
2) il divieto di soggiorno in uno o più comuni, o in una o più province;
3) il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche;
4) l'espulsione dello straniero dallo Stato.
Quando la legge stabilisce una misura di sicurezza senza indicarne la specie, il giudice dispone che si applichi la libertà vigilata."

3. L'articolo 232 del codice penale e' sostituito dal seguente:
Articolo 232 (casi di affidamento)
1. Ai sensi dell'articolo 230, primo comma, n. 4), deve essere ordinata la libertà vigilata per le seguenti categorie di soggetti, con le modalità dicui al secondo comma:
a) i condannati alla reclusione per delitti commessi in stato di ubriachezza, qualora questa sia abituale, o per delitti commessi sotto l'azione disostanze stupefacenti all'uso delle quali siano dediti, sono sottoposti a liberta' vigilata;
b) coloro che sono destinatari di proscioglimento per infermità psichica, ovvero per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per sordomutismo, salvo che si tratti di contravvenzioni o di delitti colposi o di altri delitti per i quali la legge stabilisce la pena pecuniaria o la reclusione per un tempo non superiore nel massimo a due anni;
c) minori degli anni quattordici o maggiori dei quattordici e minori dei diciotto, prosciolti per ragione di età, quando abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato, trovandosi in alcuna delle condizioni indicate nella lettera b);
d) qualora il fatto commesso da un minore degli anni quattordici sia preveduto dalla legge come delitto, ed egli sia dichiarato dal giudice pericoloso;
e) qualora il minore che, nel momento in cui ha commesso il fatto preveduto dalla legge come delitto, aveva compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, sia riconosciuto non imputabile, a norma dell'articolo 98;
f) quando il minore che ha compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, sia  riconosciuto imputabile per un delitto ovvero sia condannato durante l'esecuzione di una misura di sicurezza a lui precedentemente applicata per difetto d'imputabilità;
g) minore degli anni diciotto, che sia delinquente abituale o professionale , ovvero delinquente per tendenza.
2. La persona di cui al comma 1 e' posta in libertà vigilata unitamente al suo affidamento ai genitori, od a coloro che abbiano obbligo diprovvedere alla sua educazione o assistenza, ovvero a istituti di assistenza sociale."

Articolo 2

1. Tutti i riferimenti alle misure di sicurezza detentive, contenuti nel codice di procedura penale, nell'ordinamento penitenziario e nel relativo regolamento, nonché nelle leggi speciali, sono abrogati.
2. Coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva, alla data di entrata in vigore della presente legge, passano per il residuo da scontare al regime di liberta vigilata che, nel caso di cui al comma 3 dell'articolo 1, e' applicato unitamente alla modalità dell'affidamento ivi prevista.
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